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Si ordina a tutti i proprietari/affittuari o comunque ai detentori a qualunque titolo di terreni e/o immobili prospicienti le strade comunali/vicinali o di pubblico passaggio e a tutti i frontisti di fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere di provvedere, a partire dalla pubblicazione della presente ordinanza, di eseguire periodicamente quanto segue:

assicurare la regolare manutenzione dei fossi stradali e vettori di natura idraulica in genere;

ripristinare le sezioni ordinarie dei fossi stradali e dei vettori di natura idraulica in genere se ricoperti o intasati anche mediante operazioni di escavazione, profilatura e spurgo;

rimuovere le eventuali frane ed eseguire tutti gli interventi idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse;

rimuovere ogni materiale che possa ostacolare il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;

effettuare la corretta potatura delle piante cresciute all’interno degli alvei e lungo le sponde dei fossi e scoline, comprensive dei tombamenti sotto le sedi stradali;

effettuare le necessarie operazioni di regolazione, sagomatura delle scarpate e cigli nelle aree private prospicienti o che si aggettano su aree pubbliche o di uso pubblico, viabilità pubbliche, di uso pubblico e/o di pubblico passaggio;

realizzare tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità.

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Ultimo aggiornamento: 06-09-2023, 15:55